Monaco è uno degli stati al mondo in cui il tasso di criminalità registrato è molto basso, considerando l’insieme di tutti i reati, grazie a un quadro giuridico e misure preventive e istituzionali molto severe. Il Rapporto Antiriciclaggio è una delle azioni messe in atto nell’ambito della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Solo un membro dell’Ordine Monegasco dei Dottori Commercialisti è autorizzato a rilasciare questo rapporto.

Che cos’è il rapporto antiriciclaggio ?

Disciplinato dalla legge n. 1.362 del 3 agosto 2009 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la corruzione, nonché dall’ordinanza sovrana di attuazione n. 2.318 del 3 agosto 2009, è un rapporto che consente di garantire l’esistenza di un’organizzazione generale dell’azienda, sia dal punto di vista del personale che delle procedure di controllo interno, tali da prevenire, individuare e prevenire il compimento di operazioni connesse al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla corruzione. Il presente rapporto viene inviato al Servizio d’informazione e Controllo sui Circuiti Finanziari (SICCFIN), l’istituto incaricato di vigilare sull’applicazione della Legge n.1.362 e le misure adottate per la sua esecuzione da parte di tutti gli operatori soggetti alla legge. Il SICCFIN è l’autorità centrale nazionale responsabile della raccolta, dell’analisi e della trasmissione delle informazioni in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla corruzione. Questo rapporto si basa sulla valutazione delle informazioni contenute nel rapporto sull’attività inviata dal responsabile dell’antiriciclaggio della società soggetta agli obblighi di segnalazione e sull’attività alla base delle informazioni fornite.

Quali aziende sono soggette al rapporto Antiriciclaggio ?

L’obbligo di redigere una relazione annuale antiriciclaggio si applica alle società aventi le seguenti caratteristiche:

  • le compagnie di assicurazione,
  • le società iscritte nell’elenco di cui all’articolo 3 della legge 27 febbraio 1936, n. 214, che modifica la legge 12 luglio 1935, n. 207, sui trust,
  • le società che effettuano, su base regolare, operazioni di costituzione, gestione e amministrazione di persone giuridiche, persone giuridiche o trust, a favore di terzi,
  • I cambiavalute manuali,
  • I trasmettitori di denaro,
  • Le professioni disciplinate dalla legge n. 1.252 del 12 luglio 2002 sulle condizioni per l’esercizio di attività relative a talune operazioni concernenti gli immobili e gli avviamenti,
  • I commercianti di proprietà,
  • I consulenti in campo economico, legale o tributario,
  • I servizi di sorveglianza, protezione e trasporto di denaro contante,
  • I commercianti e le persone che organizzano la vendita di pietre preziose, materiali preziosi, oggetti d’antiquariato, opere d’arte e altri oggetti di grande valore,
  • Gli agenti dei banchi dei pegni,
  • Le società non menzionate sopra che, a titolo professionale, effettuano, controllano o consigliano operazioni che comportino movimenti di capitali.

Nel caso di società sottoposte al controllo annuale dei Revisori dei conti, i Revisori dei conti sono destinatari della relazione di attività. Non sono obbligatoriamente incaricati della stesura del rapporto annuale, che può essere redatto da un altro membro dell’ordine.

Perché deve essere rilasciato da un membro dell’Ordine Monegasco ?

Tale obbligo è disciplinato dall’articolo 33 della legge n. 1.362 del 3 agosto 2009, che prevede che la presente relazione annuale che consente di valutare l’applicazione della legge e le misure adottate per la sua esecuzione sia rigorosamente redatta da un dottore commercialista. o un contabile iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti del Principato di Monaco.

Tale missione si basa sul lavoro precedentemente definito con l’azienda e comprende le procedure di controllo che il membro dell’Ordine Monegasco ritiene opportuno attuare per redigere la propria relazione. Questo lavoro, che non costituisce una revisione, non ha lo scopo di sondare tutte le transazioni o le relazioni della società. Si basa in particolare sulla verifica dell’esistenza e del corretto funzionamento delle procedure interne in materia.

Una copia di tale relazione viene inviata al SICCFIN e alla direzione degli enti interessati.

Se non hai scelto il tuo studio di commercialista monegasco, consulta l’elenco dei membri dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Monaco